Art. 3
Verifiche preliminari svolte all'atto del rilascio dell'autorizzazione a battere la bandiera
In vigore dal 20 ott 2011
Verifiche preliminari svolte all'atto del rilascio
dell'autorizzazione a battere la bandiera
1. Prima di consentire l'esercizio di una nave cui è stato concesso il diritto di battere la bandiera nazionale, l'Amministrazione verifica che l'armatore ovvero esercente abbia ottemperato alle norme ed alle regolamentazioni internazionali e nazionali applicabili.
2. L'attività di verifica di cui al comma 1, comprende:
a) l'acquisizione di copia dei certificati di sicurezza e dei rapporti di visita ispettiva effettuati da quando la nave è in esercizio;
b) il controllo dei precedenti rapporti di visita condotti in conformità alle vigenti disposizioni in materia di controllo da parte dello stato di approdo;
c) se necessario, la consultazione della precedente Amministrazione per accertare se sussistano ancora anomalie o deficienze già individuate.
3. L'Amministrazione, per le navi che abbiano in precedenza battuto la bandiera nazionale, fornisce tempestivamente, allo Stato di cui la nave batte bandiera che ne faccia richiesta, i dettagli riguardanti le deficienze già accertate e non risolte all'atto del cambio di nazionalità ed ogni altra pertinente informazione connessa alla sicurezza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;164#art-3