Libro ITitolo VCapo III

Art. 72

Reati concernenti le armi e gli esplosivi

In vigore dal 13 ott 2011
1. Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all' della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all', commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura in cui al terzo comma dell' del codice penale, se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159#art-72

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Art. 72 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. — Reati concernenti le armi e gli esplosivi | Portale Normativo