Libro ITitolo VCapo II

Art. 70

Riabilitazione

In vigore dal 13 ott 2011
1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione. 2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti dall'. 3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione. 4. Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all', comma 1, lettera a) e b), la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159#art-70

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Art. 70 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. — Riabilitazione | Portale Normativo