Libro ITitolo VCapo IV

Art. 77

Fermo di indiziato di delitto

In vigore dal 15 giu 2019
1. Nei confronti dei soggetti di cui all' e di coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive il fermo di indiziato di delitto è consentito anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale, purchè si tratti di reato per il quale è consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'articolo 381 del medesimo codice.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159#art-77

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Art. 77 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. — Fermo di indiziato di delitto | Portale Normativo