Libro I›Titolo V›Capo IV
Art. 77
Fermo di indiziato di delitto
In vigore dal 15 giu 2019
1. Nei confronti dei soggetti di cui all' e di coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive il fermo di indiziato di delitto è consentito anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale, purchè si tratti di reato per il quale è consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'articolo 381 del medesimo codice.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159#art-77