Libro IIITitolo ICapo II

Art. 109

Relazione al Parlamento

In vigore dal 13 ott 2011
1. Il Ministro dell'interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia e presenta, unitamente con la relazione di cui all' della legge 1° aprile 1981, n. 121, un rapporto annuale sul fenomeno della criminalità organizzata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159#art-109

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Art. 109 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. — Relazione al Parlamento | Portale Normativo