Libro IIITitolo ICapo I

Art. 106

Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione

In vigore dal 20 feb 2015
1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l'. 2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159#art-106

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Art. 106 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. — Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione | Portale Normativo