Libro IIITitolo ICapo I

Art. 103

Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo

In vigore dal 21 apr 2024
1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. 2. Alla Direzione sono preposti un magistrato, con funzioni di Procuratore nazionale, e tre magistrati con funzioni di procuratore aggiunto, nonché, quali sostituti, magistrati che abbiano conseguito la valutazione di professionalità prevista dall' del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. 3. I magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sono scelti tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni e che abbiano specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata e terroristica nonché nei procedimenti di cui all'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale. L'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali. 4. Alla nomina del procuratore nazionale si provvede con la procedura prevista dall', terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. 5. Gli incarichi di procuratore nazionale e di procuratore aggiunto hanno una durata di quattro anni e possono essere rinnovati una sola volta. 6. Al procuratore nazionale sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale.

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Art. 103 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. — Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo | Portale Normativo