Art. 109 · Relazione al Parlamento
Libro IIITitolo ICapo II

Art. 109

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Relazione al Parlamento

In vigore dal 13 ott 2011
1. Il Ministro dell'interno riferisce, ogni sei mesi, al Parlamento sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia e presenta, unitamente con la relazione di cui all' della legge 1° aprile 1981, n. 121, un rapporto annuale sul fenomeno della criminalità organizzata.
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