Capo III

Art. 14

Fabbisogni standard delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e responsabilità politica dei ministri

In vigore dal 5 ott 2011
1. Il presente articolo, al fine di rendere effettivo il superamento del criterio della spesa storica attraverso la definizione dei fabbisogni per i programmi di spesa delle amministrazioni centrali e dei fabbisogni standard per le amministrazioni periferiche dello Stato, disciplina le modalità di rendicontazione alle Camere del grado di convergenza della spesa ai fabbisogni definiti ai sensi dell' del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2011, n. 111. 2. Gli esiti del raffronto tra i fabbisogni dei programmi di spesa e quelli delle amministrazioni periferiche dello Stato, come determinati ai sensi del comma 1, e le spese effettivamente sostenute come risultanti dal bilancio consuntivo dello Stato, sono trasmessi ogni anno dal Governo alle Camere, affinché possano essere adottate, nelle forme e nei tempi previsti dai rispettivi regolamenti, le iniziative e le determinazioni ivi previste, incluse quelle di cui all'articolo 94 della Costituzione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;149#art-14

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Art. 14 Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42. — Fabbisogni standard delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e responsabilità politica dei ministri | Portale Normativo