Capo II

Art. 11

Collaborazione nella gestione organica dei tributi

In vigore dal 5 ott 2011
1. I criteri generali per la gestione organica dei tributi e delle compartecipazioni sono definiti dalle province con l'Agenzia delle entrate, che per l'attuazione si avvale delle proprie Direzioni Regionali. 2. Le province possono stipulare con l'Agenzia delle entrate convenzioni finalizzate ad instaurare adeguate forme di collaborazione e a garantire una gestione organica dei tributi propri derivati. Con lo stesso provvedimento sono definiti i termini e le modalità per la corresponsione del rimborso spese. 3. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa le province possono definire con specifica convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità gestionali e operative di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;149#art-11

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Art. 11 Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42. — Collaborazione nella gestione organica dei tributi | Portale Normativo