Capo III

Art. 13

Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

In vigore dal 25 lug 2013
1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 19 luglio 2013, n. 219 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 13, secondo periodo, del d.lgs. n. 149 del 2011".

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;149#art-13

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Art. 13 Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42. — Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano | Portale Normativo