Art. 6

Trasferimento risorse finanziarie

In vigore dal 4 set 2011
1. Ai fini dell'esercizio da parte del Servizio sanitario regionale delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale di cui all', comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna nella misura e secondo i criteri definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Nelle more del trasferimento alle Aziende sanitarie locali, per il tramite della regione, delle risorse finanziarie di cui al comma 1, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere le funzioni di uffici erogatori dei trattamenti economici in godimento per il personale trasferito, salvo gli eventuali conguagli di competenza delle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-18;140#art-6

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Art. 6 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanita' penitenziaria. — Trasferimento risorse finanziarie | Portale Normativo