Art. 3

Modalità ed esercizio delle funzioni e organizzazione

In vigore dal 4 set 2011
1. La Regione nell'ambito della propria autonomia statutaria disciplina con propri provvedimenti l'esercizio delle funzioni trasferite e le relative modalità organizzative, gli obiettivi e gli interventi del Servizio sanitario nazionale da attuare a tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari nonché dei minori sottoposti a provvedimento penale, in coerenza ai principi definiti dalle linee guida di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria). 2. La Regione, inoltre, nell'ottica del superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari e delle Case di Cura e di Custodia disciplina con le modalità indicate al comma 1, gli interventi da attuare in coerenza con le linee guida di cui all'allegato C del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-18;140#art-3

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