Art. 1
Oggetto
In vigore dal 4 set 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
Visto l', comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008;
Visto il parere del Consiglio regionale della Sardegna, espresso nella seduta del 28 ottobre 2010;
Vista la proposta della Commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della citata legge Costituzionale n. 3 del 1948;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 56 della legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e in attuazione dell', comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio sanitario della Regione delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-18;140#art-1