Art. 5
Ispezioni
In vigore dal 5 ago 2011
1. Il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome e le aziende sanitarie locali effettuano ispezioni nell'ambito delle rispettive competenze per accertare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto e del suo Allegato I. Tali ispezioni riguardano ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento nel territorio nazionale e possono essere effettuate in concomitanza di controlli attuati per altri fini.
2. Con cadenza annuale e comunque non oltre il 30 giugno, il Ministero della salute presenta alla Commissione una relazione su supporto elettronico contenente le informazioni raccolte e registrate nel corso delle ispezioni effettuate durante il precedente anno solare conformemente alla decisione 2006/778/CE.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;126#art-5