Art. 2
Definizioni
In vigore dal 5 ago 2011
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) vitello: un animale della specie bovina di età inferiore a sei mesi;
b) azienda: qualsiasi luogo, anche all'aria aperta, in cui gli animali sono allevati o detenuti anche temporaneamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;126#art-2