Art. 5 · Ispezioni

Art. 5

5 / 11

Ispezioni

In vigore dal 5 ago 2011
1. Il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome e le aziende sanitarie locali effettuano ispezioni nell'ambito delle rispettive competenze per accertare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto e del suo Allegato I. Tali ispezioni riguardano ogni anno un campione statisticamente rappresentativo dei vari sistemi di allevamento nel territorio nazionale e possono essere effettuate in concomitanza di controlli attuati per altri fini. 2. Con cadenza annuale e comunque non oltre il 30 giugno, il Ministero della salute presenta alla Commissione una relazione su supporto elettronico contenente le informazioni raccolte e registrate nel corso delle ispezioni effettuate durante il precedente anno solare conformemente alla decisione 2006/778/CE.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;126#art-5