Art. 10

Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante GM

In vigore dal 18 ago 2011
Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante GM 1. Nel caso di materiali di moltiplicazione o di piantine di ortaggi di una varietà che è stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma del presente decreto, deve indicare chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e deve specificare la modifica geneticamente introdotta.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;124#art-10

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Art. 10 Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi. — Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante GM | Portale Normativo