Art. 10
10 / 17Etichettatura ed identificazione dei materiali e delle piante GM
In vigore dal 18 ago 2011
Etichettatura ed identificazione dei materiali
e delle piante GM
1. Nel caso di materiali di moltiplicazione o di piantine di ortaggi di una varietà che è stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma del presente decreto, deve indicare chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e deve specificare la modifica geneticamente introdotta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;124#art-10