Art. 8

Condizioni generali per la commercializzazione

In vigore dal 12 mar 2021
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18. 2. Le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi costituiti da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell', numeri 1) e 2) della direttiva 2001/18/CE, possono essere immessi sul mercato solo se l'organismo geneticamente modificato è stato autorizzato in conformità a tale direttiva o al regolamento (CE) n. 1829/2003. 3. Le piantine di ortaggi ed i materiali di moltiplicazione di ortaggi costituiti da un organismo geneticamente modificato devono essere detenuti, prodotti e coltivati nel rispetto delle vigenti norme di coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18. 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 18.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-07-07;124#art-8

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Art. 8 Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi. — Condizioni generali per la commercializzazione | Portale Normativo