Titolo IICapo I

Art. 7

Controllo amministrativo

In vigore dal 16 giu 2016
1. A seguito della registrazione contabile prevista dall', sono accantonate e rese indisponibili le somme fino al momento del pagamento. L'ufficio di controllo procede all'esame degli atti di spesa sotto il profilo della regolarità amministrativa, con riferimento alla normativa vigente. 1-bis. Fermo restando il disposto dell', comma 4-bis, l'ufficio di controllo verifica in via preventiva che i pagamenti siano coerenti con il cronoprogramma di cui all'articolo 34, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. L'ufficio di controllo richiede chiarimenti o comunica le osservazioni nei termini indicati dall'. 3. In caso di esito negativo del controllo di cui al comma 1, gli atti non producono effetti a carico del bilancio dello Stato, salvo che sia esplicitamente richiesto di dare ulteriore corso al provvedimento, sotto la responsabilità del dirigente titolare della spesa ai sensi dell'.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-30;123#art-7

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Art. 7 Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. — Controllo amministrativo | Portale Normativo