Titolo II›Capo I
Art. 9
Documentazione giustificativa
In vigore dal 18 ago 2011
1. Gli atti sottoposti al controllo sono corredati da titoli, documenti, certificazioni previste da specifiche norme e da ogni altro atto o documento giustificativo degli stessi.
2. La documentazione di cui al comma 1 è allegata in originale.
Nei casi debitamente attestati e motivati dal dirigente responsabile della spesa, in cui ricorra l'imprescindibile esigenza di conservare gli originali presso l'ufficio emittente, è possibile allegare copie, munite della certificazione di conformità all'originale.
Espletato il controllo, gli atti e la relativa documentazione sono restituiti all'amministrazione.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di dematerializzazione degli atti e dei flussi informativi tra le pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-30;123#art-9