Titolo II›Capo I
Art. 7
7 / 33Controllo amministrativo
In vigore dal 16 giu 2016
1. A seguito della registrazione contabile prevista dall', sono accantonate e rese indisponibili le somme fino al momento del pagamento. L'ufficio di controllo procede all'esame degli atti di spesa sotto il profilo della regolarità amministrativa, con riferimento alla normativa vigente.
1-bis. Fermo restando il disposto dell', comma 4-bis, l'ufficio di controllo verifica in via preventiva che i pagamenti siano coerenti con il cronoprogramma di cui all'articolo 34, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. L'ufficio di controllo richiede chiarimenti o comunica le osservazioni nei termini indicati dall'.
3. In caso di esito negativo del controllo di cui al comma 1, gli atti non producono effetti a carico del bilancio dello Stato, salvo che sia esplicitamente richiesto di dare ulteriore corso al provvedimento, sotto la responsabilità del dirigente titolare della spesa ai sensi dell'.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-30;123#art-7