Art. 80
Disposizioni finali ed entrata in vigore
In vigore dal 12 set 2014
1. Le disposizioni del Titolo I, III, IV e V si applicano, ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. Per quanto non diversamente disposto dal titolo II del presente decreto, restano confermate le disposizioni di cui all' del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
3. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Ogni richiamo agli del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, contenuti in decreti, disposizioni di legge e atti aventi forza di legge vigenti, deve intendersi riferito, rispettivamente, agli del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 giugno 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo
Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
Maroni, Ministro dell'interno
Fazio, Ministro della salute
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118#art-80