Art. 79

Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

In vigore dal 12 set 2014
1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall' della legge 5 maggio 2009, n. 42.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118#art-79

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