Art. 51 bis
Variazioni in via d'urgenza da parte della giunta regionale
In vigore dal 1 gen 2026
1. Le regioni e le province autonome possono adottare in via d'urgenza le variazioni di bilancio attribuite al consiglio regionale con deliberazione della giunta regionale, opportunamente motivata, salvo ratifica a pena di decadenza da parte del consiglio regionale entro i sessanta giorni seguenti, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
2. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dalla giunta regionale, il consiglio regionale è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118#art-51-bis