Capo I

Art. 2

Rideterminazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche delle regioni a statuto ordinario.

In vigore dal 1 gen 2023
1. A decorrere dall'anno 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo, con riferimento all'anno di imposta precedente, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all', comma 2, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni», e previo parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica competenti per i profili di carattere finanziario, in modo tale da garantire al complesso delle regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti al gettito assicurato dall'aliquota di base vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai trasferimenti statali soppressi ai sensi dell'. All'aliquota così rideterminata si aggiungono le percentuali indicate nell', comma 1. Con il decreto di cui al presente comma sono ridotte, per le regioni a statuto ordinario e a decorrere dall'anno di imposta 2027 o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al presente decreto legislativo, le aliquote dell'IRPEF di competenza statale, mantenendo inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, continua ad applicarsi la disciplina relativa all'IRPEF, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-06;68#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo