Art. 14
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
In vigore dal 25 gen 2011
Modifiche all' del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. All' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Documento informatico sottoscritto con firma elettronica.»;
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all', comma 3, che garantiscano l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.
2-bis). Salvo quanto previsto dall', le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235#art-14