Art. 13

Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

In vigore dal 25 gen 2011
Modifica all' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. All' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «registrazione» è sostituita dalla seguente: «memorizzazione»; b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'.»; c) il comma 2 è abrogato; d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.»; e) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235#art-13

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Art. 13 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69. — Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 | Portale Normativo