Art. 13
Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
In vigore dal 25 gen 2011
Modifica all' del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. All' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «registrazione» è sostituita dalla seguente: «memorizzazione»;
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità, fermo restando quanto disposto dall'.»;
c) il comma 2 è abrogato;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi tipo di firma elettronica avanzata, sono stabilite ai sensi dell'articolo 71.
La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.»;
e) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235#art-13