Art. 12
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
In vigore dal 25 gen 2011
Modifiche all' del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. All' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, l'alinea è sostituita dal seguente:
«1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine, le predette amministrazioni individuano un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, responsabile del coordinamento funzionale. Al predetto ufficio afferiscono i compiti relativi a:»;
b) al comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: «servizi informativi,» sono inserite le seguenti: «di telecomunicazione e fonia,»;
2) alla lettera b) dopo le parole: «servizi informativi,» sono inserite le seguenti: «di telecomunicazione e fonia»;
3) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all', comma 1;»;
4) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di telecomunicazione e fonia;»;
5) alla lettera j), la parola: «sicurezza,» è soppressa;
c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
«1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi.»;
d) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. DigitPA assicura il coordinamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), con le modalità di cui all'.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235#art-12