Art. 1

Trasferimento di beni

In vigore dal 25 feb 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare l'articolo 32; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825; Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222; Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione siciliana; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, per i beni e le attività culturali, della giustizia e della difesa; Emana il seguente decreto legislativo: Trasferimento di beni 1. Sono trasferiti alla Regione siciliana i beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato indicati nell'allegato A.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-23;265#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo