Art. 1
1 / 4Trasferimento di beni
In vigore dal 25 feb 2011
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed in particolare l'articolo 32;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1961, n. 1825;
Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222;
Viste le determinazioni della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della Regione siciliana;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, per i beni e le attività culturali, della giustizia e della difesa;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Trasferimento di beni
1. Sono trasferiti alla Regione siciliana i beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato indicati nell'allegato A.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-23;265#art-1