Art. 3
Effetti del trasferimento
In vigore dal 25 feb 2011
1. Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, gli accessori, gli oneri e i pesi inerenti ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano, con contestuale immissione della Regione siciliana nel possesso giuridico e subentro in tutti i rapporti attivi e passivi relativi ai beni trasferiti, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali.
2. I beni e il tesoro della Cappella Palatina restano di proprietà del Fondo edifici di culto, istituito con legge 20 maggio 1985, n. 222, e amministrato dal Ministero dell'interno. Il Fondo mantiene il diritto di uso governativo della Cappella medesima.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-23;265#art-3