Art. 4
Sicurezza del trasporto ferroviario
In vigore dal 9 dic 2010
1. Per le tratte ricadenti nel territorio regionale adibite unicamente a servizi passeggeri in ambito regionale, locale, urbano e suburbano e funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, sono trasferite alla Regione le funzioni in materia di sicurezza, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 ottobre 2010
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio
delle funzioni del Presidente della Repubblica
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
SCHIFANI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-26;194#art-4