Art. 1
Oggetto del trasferimento
In vigore dal 9 dic 2010
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;
Visto l' , comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall' della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 7 aprile 2010;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Oggetto del trasferimento
1. Sono trasferite alla regione autonoma Valle d'Aosta tutte le funzioni di programmazione ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto ferroviario, di interesse regionale e locale.
2. La Regione, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni ad essa spettanti ai sensi del presente decreto, può avvalersi degli organi consultivi e dei servizi tecnici dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-26;194#art-1