Art. 4 · Sicurezza del trasporto ferroviario

Art. 4

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Sicurezza del trasporto ferroviario

In vigore dal 9 dic 2010
1. Per le tratte ricadenti nel territorio regionale adibite unicamente a servizi passeggeri in ambito regionale, locale, urbano e suburbano e funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario, sono trasferite alla Regione le funzioni in materia di sicurezza, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 ottobre 2010 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione SCHIFANI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano
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