Art. 17
Comunicazioni alla Commissione europea
In vigore dal 3 dic 2010
1. Il Ministero dell'ambiente, entro il 15 gennaio 2011, comunica alla Commissione europea il nominativo dell'autorità competente, individuata nell', comma 1, unitamente alle informazioni di cui all'allegato II; le eventuali modifiche sono comunicate entro sei mesi dalla loro applicazione.
2. A seguito delle comunicazioni di cui all', comma 3, , comma 6, , comma 4, , comma 5, e , comma 9, il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea le ulteriori informazioni richieste e che risultino disponibili. Se la Commissione europea comunica indirizzi circa eventuali modifiche da apportare, il Ministero dell'ambiente cura i conseguenti adempimenti con le procedure e le modalità previste dal presente decreto.
3. Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun programma di misure o del relativo aggiornamento, ai sensi dell', comma 2, il Ministero dell'ambiente redige, avvalendosi del Comitato, ed invia alla Commissione europea una breve relazione intermedia nella quale si illustrano i progressi realizzati nell'attuazione di tale programma.
4. Il Ministero dell'ambiente assicura alla Commissione europea, nel rispetto delle modalità previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, l'accesso e l'utilizzo dei dati e delle informazioni risultanti dalla valutazione iniziale di cui all' e dai programmi di monitoraggio di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-13;190#art-17