Art. 12

Programmi di misure

In vigore dal 21 ago 2014
1. A seguito della definizione dei traguardi ambientali di cui all', il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, elabora uno o più programmi di misure finalizzati a conseguire o mantenere un buon stato ambientale. A tal fine, tiene conto delle tipologie di misure riportate all'allegato VI. 2. Ai fini dell'elaborazione dei programmi di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente: a) procede ad una ricognizione dei programmi di misure, tenendo conto delle pertinenti misure prescritte dalla legislazione dell'Unione europea, dalla normativa relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque adottata a livello comunitario o da accordi internazionali, anche con finalità diverse da quelle ambientali, esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle acque marine, nonché delle autorità competenti alla relativa elaborazione ed attuazione, tenendo conto, in particolare, degli strumenti di pianificazione e di programmazione con rilievo per le acque marine previsti dalla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nonché relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, prevista dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, e dalla normativa relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque o da accordi internazionali.; b) comunica al Comitato l'esito della ricognizione di cui alla lettera a) e promuove la partecipazione dei soggetti cui alla stessa lettera a) alle riunioni del Comitato, affinché i programmi di misure di cui al comma 1 possano essere elaborati anche attraverso il coordinamento con gli altri programmi di misure esistenti e, comunque, in modo compatibile e integrato con gli stessi. 3. I programmi di misure di cui al comma 1, elaborati nel rispetto delle competenze istituzionali previste dalla legge, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata. 4. Il Ministero dell'ambiente assicura che i programmi di misure di cui al comma 1 siano conformi ai principi di precauzione, azione preventiva, limitazione del danno ambientale e «chi inquina paga». 5. Nell'istruttoria diretta all'elaborazione dei programmi di misure di cui al comma 1 si deve tenere in debita considerazione il principio dello sviluppo sostenibile ed, in particolare, agli impatti socio-economici delle misure. I programmi devono individuare misure efficaci rispetto ai costi e tecnicamente fattibili, alla luce di un'analisi di impatto che comprenda la valutazione del rapporto costi/benefici di ciascuna misura. 6. I programmi di cui al comma 1 indicano le modalità attraverso cui si prevede che le misure contribuiscano al rispetto dei traguardi ambientali di cui all'. 7. Nell'istruttoria diretta all'elaborazione dei programmi di misure di cui al comma 1 si deve valutare anche l'incidenza prodotta sulle acque situate oltre le acque marine soggette alla giurisdizione nazionale, al fine di minimizzare il rischio di danni e di produrre, se possibile, un effetto positivo su tali acque. 8. All'elaborazione dei programmi di misure di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2015. All'avvio dell'attuazione si provvede entro un anno da tale data. 9. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea ed agli Stati membri che condividono con l'Italia la stessa regione o sottoregione marina, i programmi di misure di cui al comma 1 entro il 31 marzo 2016. Si procede, ove necessario, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. 10. I programmi di cui al comma 1, ove necessario, includono anche le seguenti misure: a) salvaguardia, risanamento, restauro ambientale, ripopolamento e monitoraggio in relazione alle acque marine; tutela degli habitat e della biodiversità; b) condizioni, limiti e divieti per l'esercizio di attività aventi incidenza sull'ambiente marino, da inserire negli strumenti di pianificazione, gestione e sviluppo territoriale di competenza di autorità nazionali, regionali o locali. Le autorità che elaborano tali strumenti devono in tutti i casi prendere in considerazione le misure previste dai programmi di cui al comma 1; c) condizioni, limiti e divieti da inserire negli atti di autorizzazione, di concessione, di assenso o di nulla osta previsti dalla vigente normativa per l'esercizio di attività aventi incidenza sull'ambiente marino, di competenza di autorità nazionali, regionali o locali. Le autorità che rilasciano tali atti devono in tutti i casi prendere in considerazione le misure previste dai programmi di cui al comma 1; d) condizioni, limiti e divieti da inserire nelle ordinanze, anche urgenti, previste dalla vigente normativa per l'esercizio di attività aventi incidenza sull'ambiente marino, di competenza di autorità nazionali, regionali o locali; e) indicazione di misure atte a prevenire, eliminare e porre rimedio ai danni causati all'ambiente marino dall'inquinamento tellurico, prioritariamente causato dallo sversamento in mare di reflui urbani non adeguatamente trattati a causa, in particolare, dell'assenza, del malfunzionamento o del fermo degli impianti di depurazione; f) indicazione di misure di gestione volte a rendere economicamente conveniente per gli utilizzatori degli ecosistemi marini l'adozione di comportamenti finalizzati al conseguimento dell'obiettivo del buon stato ambientale. 11. I programmi di cui al comma 1 prevedono anche misure di protezione spaziale che contribuiscano ad organizzare reti coerenti e rappresentative di aree marine protette, previste dalla legislazione comunitaria o nazionale o dagli accordi internazionali, anche situate oltre il confine delle acque territoriali. Le reti devono essere tali da riflettere in modo idoneo la diversità degli ecosistemi. 12. Nel caso in cui, alla luce della valutazione iniziale di cui all' e dei programmi di monitoraggio di cui all', risulti che la gestione delle attività umane a livello comunitario o internazionale possa avere un impatto significativo sull'ambiente marino ed in particolare sulle zone previste dal comma 11, il Ministero dell'ambiente, ove necessario d'intesa con il Ministero degli affari esteri, promuove le opportune iniziative presso i competenti organismi internazionali al fine di valutare e, se opportuno, adottare le misure necessarie al rispetto delle finalità del presente decreto. Tali misure devono consentire, in funzione dei casi, il mantenimento od il ripristino dell'integrità, della struttura e del funzionamento degli ecosistemi. 13. Tutte le informazioni utili in merito alle zone di cui ai commi 11 e 12, in relazione a ciascuna regione o sottoregione marina, sono messe a disposizione del pubblico, nei modi previsti dall', entro il 2013.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-13;190#art-12

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Art. 12 Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino. — Programmi di misure | Portale Normativo