Art. 10

Definizione dei traguardi ambientali

In vigore dal 21 ago 2014
1. Sulla base della valutazione iniziale di cui all', il Ministero dell'ambiente, avvalendosi del Comitato, definisce, con apposito decreto, sentita la Conferenza unificata, i traguardi ambientali e gli indicatori ad essi associati, al fine di conseguire il buon stato ambientale, tenendo conto delle pressioni e degli impatti di cui alla tabella 2 dell'allegato III e dell'elenco indicativo delle caratteristiche riportate nell'allegato IV. 2. Il Ministero dell'ambiente procede ad una ricognizione dei traguardi ambientali definiti in relazione alle acque marine dai vigenti strumenti normativi o di pianificazione e di programmazione esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale, al fine di individuare i traguardi di cui al comma 1 in modo compatibile e integrato con gli altri traguardi ambientali vigenti e, per quanto possibile, tenuto anche conto degli impatti e delle caratteristiche transfrontalieri. 3. La definizione dei traguardi ambientali è effettuata entro il 15 luglio 2012. 4. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea gli esiti della definizione dei traguardi di cui al comma 1 entro il 15 ottobre 2012.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-10-13;190#art-10

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Art. 10 Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino. — Definizione dei traguardi ambientali | Portale Normativo