Art. 9
Clausola di invarianza
In vigore dal 20 nov 2010
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Le spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione e per il rilascio dei certificati, di cui all', commi 2 e 3, sono poste integralmente a carico dei soggetti partecipanti ai corsi medesimi.
4. Agli oneri derivanti dalle ispezioni, dal monitoraggio e dai controlli successivi presso il macello di cui agli , si fa fronte con le tariffe fissate dagli del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-27;181#art-9