Art. 9 · Clausola di invarianza

Art. 9

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Clausola di invarianza

In vigore dal 20 nov 2010
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti loro affidati dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Le spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi di formazione e per il rilascio dei certificati, di cui all', commi 2 e 3, sono poste integralmente a carico dei soggetti partecipanti ai corsi medesimi. 4. Agli oneri derivanti dalle ispezioni, dal monitoraggio e dai controlli successivi presso il macello di cui agli , si fa fronte con le tariffe fissate dagli del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194.
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