Art. 11
Disposizioni transitorie
In vigore dal 20 nov 2010
1. Il ciclo di allevamento in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e i due cicli successivi non sono soggetti all'applicazione del decreto medesimo.
2. I detentori che già esercitano attività di allevamento dei polli alla data di entrata in vigore del presente decreto possono conseguire il certificato di formazione di cui all', comma 2, entro tre anni dalla suddetta data.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-27;181#art-11