Art. 32

Qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria

In vigore dal 20 feb 2020
1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, al ruolo dei sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici sono attribuite, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. 2. Al personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. 3. Al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti tecnici è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate. 4. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici, al ruolo degli ispettori e alla carriera dei funzionari tecnici è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-09;162#art-32

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Art. 32 Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85. — Qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria | Portale Normativo