Art. 32
32 / 39Qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria
In vigore dal 20 feb 2020
1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, al ruolo dei sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici sono attribuite, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
2. Al personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.
3. Al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti tecnici è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.
4. Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici, al ruolo degli ispettori e alla carriera dei funzionari tecnici è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente alle funzioni esercitate.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-09;162#art-32