Art. 27
Corso di formazione per l'immissione nei ruoli dei funzionari tecnici
In vigore dal 20 feb 2020
Corso di formazione per l'immissione nella carriera dei funzionari tecnici
1. I vincitori del concorso di cui all' sono nominati commissari tecnici e sono ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale teorico-pratico della durata di dodici mesi presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo le modalità che saranno individuate dalla Scuola superiore dell'esecuzione penale. Durante la frequenza del corso i commissari tecnici rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza.
2. Per le dimissioni e le espulsioni dal corso si applicano le disposizioni di cui all'.
3. Al termine del corso, i commissari tecnici che hanno ottenuto il giudizio di idoneità e superato l'esame finale prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario tecnico capo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, ha disposto (con l'art. 39, comma 1, lettera bb)) che "al comma 1 le parole: «l'Istituto superiore di studi penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «la Scuola superiore dell'esecuzione penale»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-09-09;162#art-27