Art. 67
Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
In vigore dal 2 set 2010
1. All'articolo 144 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente:
" 1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente in modo sistematico.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-67