Art. 67

Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1. All'articolo 144 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente: " 1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente in modo sistematico.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-67

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 67 Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. — Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 | Portale Normativo