Art. 67 · Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Art. 67

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Modifiche all'articolo 144 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1. All'articolo 144 del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente: " 1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente in modo sistematico.".
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