Art. 71

Modifiche alla rubrica ed all'articolo 148 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1. All'articolo 148 del Codice la rubrica è sostituita dalla seguente: "Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito". 2. All'articolo 148, comma 1, del Codice le parole: "Le domande di brevetto e di registrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Le domande di brevetto, di registrazione e di rinnovazione"; dopo le parole: "nel caso dei marchi" sono inserite le seguenti: "di primo deposito"; le parole: "L'irricevitilità" sono sostituite dalle seguenti: "L'irricevibilità". 3. All'articolo 148, comma 2, del Codice dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: " e-bis) non è indicato un domicilio in Italia ovvero un mandatario abilitato.". 4. All'articolo 148 del Codice, il comma 4 del è sostituito dal seguente: " 4. Se tuttavia l'integrazione concerne solo la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto ovvero l'indicazione del domicilio o del mandatario in Italia e tale prova o indicazione è consegnata entro il termine di cui al comma 2, l'Ufficio riconosce quple data di deposito quella del ricevimento della domanda.". 5. All'articolo 148, comma 5, del Codice, dopo secondo periodo è inserito il seguente: "La traduzione può essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato.". 6. All'articolo 148 del Codice, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: " 5-bis. L'Ufficio, su istanza, rilascia copia o copia autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all'atto del deposito. La traduzione italiana, ove presentata successivamente, viene allegata su richiesta.".
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Art. 71 Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. — Modifiche alla rubrica ed all'articolo 148 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 | Portale Normativo