Art. 10
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
In vigore dal 2 set 2010
1. All' del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:
a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.".
2. All', comma 2, del Codice, le parole: "e all', comma 1, lettera a)," sono soppresse.
3. All', comma 4, del Codice, le parole: "comunque servizio o abbia" sono sostituite dalle seguenti: "servizio o abbia comunque".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-10