Art. 10

Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 2 set 2010
1. All' del Codice, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare: a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.". 2. All', comma 2, del Codice, le parole: "e all', comma 1, lettera a)," sono soppresse. 3. All', comma 4, del Codice, le parole: "comunque servizio o abbia" sono sostituite dalle seguenti: "servizio o abbia comunque".
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Art. 10 Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprieta' industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99. — Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 | Portale Normativo