Art. 5
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
In vigore dal 2 set 2010
1. All' del Codice, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
" 1-bis. In caso di diritto appartenente a più soggetti, la presentazione della domanda di brevetto o di registrazione, la prosecuzione del procedimento di brevettazione o registrazione, la presentazione della domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, la presentazione della traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concesso o mantenuto in forma modificata o limitata e gli altri procedimenti di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi possono essere effettuati da ciascuno di tali soggetti nell'interesse di tutti.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-08-13;131#art-5